Inoperatività Polizza Incendio Sono Esclusi danni causati ai fabbricati non conformi alle vigenti norme Costruttive
Il CASO – Il sovraccarico di neve determina il cedimento della copertura di un fabbricato assicurato, tuttavia la compagnia eccepisce l’inoperatività Polizza Incendio Rischi Ordinari, essendo esclusi i danni causati ai fabbricati non conformi alle vigenti norme urbanistiche – strutturali
La Società Alfa evocava davanti al Tribunale di Roma – con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. – la Compagnia Beta con la quale aveva sottoscritto una Polizza Incendio Rischi Ordinari, al fine di ottenere l’indennizzo previsto in polizza detratta la franchigia, per il sinistro del 3 febbraio 2012, che aveva determinato il cedimento della copertura del fabbricato per sovraccarico neve, e a supporto della propria pretesa depositava in atti copia della polizza e l’atto di accertamento conservativo del danno.
Si costituiva la Compagnia Beta chiedendo il rigetto della domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto, e non provata ed in ogni caso per inoperatività della garanzia assicurativa, infatti l’assicurato, benché più volte richiesto sia nelle fase stragiudiziale, che nella fase giudiziale, non aveva fornito i documenti, attestanti la regolarità edilizia del manufatto lesionato e del collaudo dopo la trasformazione da serra in capannone per ricovero di aeromobili, circostanza espressamente prevista dalla polizza che non risarcisce i danni causati ai fabbricati non conformi alle vigenti norme.
Mutato il rito, il Giudice concedeva i termini ex art. 183 c.p.c. VI co., rinviando ad una successiva udienza per la valutazione delle istanze istruttorie. Alla predetta udienza il giudice si riservava, e con successivo provvedimento rigettava le richieste istruttorie avanzate dalle parti e rinviava la causa per precisazione delle conclusioni.
La causa, precisate le conclusioni veniva trattenuta in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per memorie.
In sede di comparsa conclusionale la Compagnia Beta ribadiva tutte le contestazioni sollevate in merito alla inoperatività della garanzia prestata, in quanto non era stata documentata la conformità del fabbricato (non era stato esibito certificato di collaudo strutturale e/o certificato di costruzione in regola),circostanza espressamente prevista dalla polizza che non risarciva i danni causati ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto. Rilevava, inoltre, la Compagnia Beta che la perizia effettuata si concludeva con un mero Atto di accertamento conservativo del danno con espressa riserva di approvazione da parte della propria mandante indennizzo.
Contestava altresì la Compagnia la documentazione prodotta da parte attrice nello specifico il parere pro veritate reso dall’Arch. Rossi, perché tale parere “pro veritate” equivaleva ad una consulenza tecnica di parte, e come tale, non era dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asseriva di aver accertato, non essendo prevista dall’ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova (Cass. Sez. II 19 magio 1997 n. 4337); la perizia stragiudiziale, ancorchè confermata sotto il vincolo del giuramento, e nel nostro caso non è neppure giurata, costituisce semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio (Cass. Civ. Sez. II 19 febbraio 1979 n, 1088).
Vi era di più perché il contenuto del parere confermava che non era stato esibito il certificato di collaudo strutturale e/o certificato di costruzione in regola avendo il perito così riferito “… non disponendo della documentazione, depositata al Genio Civile ed al Comune di XXX, della quale è titolare esclusiva la Società proprietaria, si dovrebbe procedere alla verifica del calcolo strutturale ai fini del sovraccarico neve. Questo calcolo va sviluppato con la normativa vigente all’epoca del rilascio della concessione, come citato anche nelle prescrizioni della concessione stessa”.
Anche gli altri documenti depositati da parte attrice erano stati puntualmente contestati in quanto mancava il collaudo dopo la trasformazione da serra in capannone per ricovero di aeromobili.
Il Tribunale civile di Roma ha accolto tutte le censure sollevata dalla Compagnia Beta, si legge infatti nella sentenza:
“La Compagnia convenuta ha eccepito l’inoperatività della polizza richiamando il punto 4 delle condizioni di polizza là dove, per il rischio relativo al sovraccarico di neve, viene prevista l’esclusione della garanzia per i danni causati “ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto”.
La Società attrice ha dedotto sul punto: che con l’art. 19 delle condizioni particolari di polizza, la Compagnia aveva preso atto che i fabbricati assicurati si presentavano senza alcuna carenza e dichiarava di aver preso visione del rischio, essendole note tutte le circostanze determinanti per la valutazione e l’assicurazione del rischio; che gravava sulla compagnia l’onere di provare la non conformità dell’immobile alle norme vigenti in materia di sovraccarichi di neve; che comunque si era provveduto ad allegare il parere pro-veritate dell’arch. Rossi nel quale veniva specificato che il manufatto è stato costruito in forza di concessione edilizia e su progetto evidentemente conforme agli standard urbanistici dell’epoca, tra cui il calcolo del cemento armato.
Ora, nessuna delle argomentazioni richiamate dalla Società attrice coglie nel segno.
Per quanto concerne il primo punto, l’art. 19 della polizza prevede che “la società dichiara di aver preso visione del rischio e che al momento della stipulazione del contratto le erano note tutte le circostanze determinanti per la valutazione del rischio, come risulta specificato dalla descrizione della presente polizza, a meno che qualcuna sia stata dolosamente taciuta”.
Ciò tuttavia significa soltanto che la Compagnia era a conoscenza del fatto che il fabbricato oggetto di assicurazione, come risulta dalle condizioni particolari (“ubicazione e caratteristiche del rischio assicurato”), fosse destinato a rimessaggio di apparecchi per il volo, parti di ricambio e altra strumentazione, e che quindi – salve circostanze dolosamente celate dall’assicurato – disponesse degli elementi per la corretta valutazione del rischio assicurato, impregiudicata restando nondimeno la questione relativa a fatti o elementi che determinassero l’esclusione di un eventuale sinistro dalla copertura.
Nel caso di specie viene appunto invocato il punto 4 delle condizioni di polizza che, per quanto concerne lo specifico rischio da sovraccarico di neve, prevede l’inoperatività della polizza nel caso in cui i fabbricati oggetto di contratto non siano conformi alle norme vigenti relative ai sovraccarichi di neve.
Dunque, in buona sostanza l’affermazione della Compagnia di essere in possesso degli elementi per la valutazione del rischio assunto (danni da sovraccarico di neve, nel caso che interessa) non toglie che essa potesse eccepire l’esistenza di circostanze che determinano l’esclusione dell’operatività della copertura, trattandosi di questioni che involgono piani differenti (valutazione del rischio da un canto, inclusione o meno di quel rischio nella copertura di polizza dall’altro).
Non appare condivisibile l’affermazione della Società Alfa secondo cui l’onere di provare la non conformità del fabbricato alle norme in materia di sovraccarico da neve resterebbe a carico della compagnia.
Infatti, secondo l’orientamento giurisprudenziale più accreditato, in tema di assicurazione della responsabilità civile, qualora l’assicuratore, convenuto per l’adempimento del contratto, alleghi l’esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un’eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all’oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell’attore (cfr. da ultimo Cass. Sez. 1 – , Ordinanza n. 15630 del 14/06/2018).
D’altra parte, anche in ossequio al principio di vicinanza della prova, deve essere l’assicurato a fornire la documentazione in suo possesso inerente la conformità del fabbricato alla normativa in questione, e non certo la compagnia assicuratrice (che di quella documentazione non dispone).
Tale onere – per passare alla trattazione dell’ultimo argomento difensivo richiamato da parte attrice – non è stato certamente assolto con il parere pro-veritate dell’arch. Rossi il quale, in maniera del tutto generica, si limita ad affermare che la società è proprietaria del fabbricato di cui trattasi in virtù di concessione edilizia e che “non si ha notizia di alcun intervento da parte dell’autorità amministrativa per presunte violazioni delle prescrizioni, tra i quali l’ottemperanza alla normativa concernente le opere in conglomerato cementizio e strutture metalliche”. L’asserzione appare del tutto irrilevante, sia perché non si comprende a quale titolo il professionista dovrebbe essere a conoscenza di eventuali interventi dell’autorità amministrativa su beni di proprietà di terzi, sia perché egli stesso soggiunge poi di non disporre di documentazione, essendone proprietaria esclusiva la Società Alfa
Per giunta, da un esame della documentazione allegata proprio da parte attrice nelle memorie istruttorie, risulta che la società è in possesso di una concessione per la realizzazione di una serra per uso agricolo e non certo per un deposito di apparecchi per il volo (sicché appare lecito nutrire dubbi in merito alle caratteristiche costruttive del fabbricato, la cui costruzione è stata concessa per uso serra e non deposito)”. http://vizzone.it