Non è risarcibile il danno materiale da sinistro stradale causato del conducente convivente della proprietaria.
Ci si è chiesti se è risarcibile un sinistro verificatosi tra un veicolo condotto da Tizio e un veicolo di proprietà di Caia, compagna e convivente more uxorio del primo.
Il caso.
Tizio, dipendente di una società di autotrasporto, si reca sul posto di lavoro e lascia ivi in sosta il veicolo di proprietà della convivente more uxorio, Caia, prelevando l’attiguo autocarro per iniziare il turno di lavoro. Terminato il proprio turno di lavoro, si reca con l’autocarro nuovamente nel luogo ove aveva parcheggiato il veicolo di Caia e, nell’eseguire le manovre di parcheggio, lo urta.
Inquadramento sistematico.
Il caso in esame ha ad oggetto la risarcibilità di un sinistro causato dal conducente di un veicolo di proprietà di terzi, che ha danneggiato il veicolo della convivente, pure affidato allo stesso.
La fattispecie è disciplinata dall’art. 129 del Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. n. 209/2005), rubricato Soggetti esclusi dall’assicurazione, che così statuisce:
“1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui all’articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
a) i soggetti di cui all’articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all’articolo 91, comma 2, del codice della strada;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
3) ove l’assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b)”.
Tale norma è riferita sia al conducente che ha provocato il sinistro che al proprietario dell’auto (quando non coincidono) e quindi anche nel caso di specie è applicabile la lettera b) del citato art. 129, 2° comma, Cod, Ass., in correlazione con l’art. 122 dello stesso C.d.A. che recita: “ I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile e dall’articolo 91, comma 2, del codice della strada”;
e all’art. 2054 1° comma c.c., che a sua volta recita:
“Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Dunque, il veicolo di proprietà di Caia è stato danneggiato dal conducente Tizio, suo convivente more uxorio, responsabile del sinistro ai sensi dell’art. 2054 c.c., 1° comma c.c. Tale responsabilità è inevitabilmente ostativa alla sua qualità di terzo, ai sensi dell’art. 129, 2° comma, Cod, Ass., in correlazione con l’art. 122 dello stesso C.d.A.
Anche la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio di diritto “I soggetti che non sono considerati terzi e che, di conseguenza, ove danneggiati in un incidente stradale imputabile al conducente del veicolo, non possono fruire dei benefici assicurativi, sono individuati nel coniuge, non legalmente separato, nel convivente more uxorio, negli ascendenti e nei discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente del veicolo responsabile del sinistro …, nonché negli affiliati e negli altri parenti e affini fino al terzo grado, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento” (Cass. Civ., sez. III^ civile, sent. n. 19796/2013).
La Suprema Corte, ha anche precisato che la norma fa riferimento proprio al rapporto tra danneggiato e conducente, ove si evincono due gruppi di soggetti esclusi dai benefici assicurativi per il danno alle cose: nel primo gruppo rientrano il coniuge, ascendenti e discendenti del conducente; nel secondo gruppo gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado e, solo per questi ultimi, l’esclusione dai benefici assicurativi è legata al rapporto di convivenza con il conducente stesso o al loro mantenimento da parte di quest’ultimo.
La ratio di una simile disposizione, infatti, va ravvisata nel prevenire e contrastare l’insorgere di sinistri non genuini e nella possibilità che il danno riportato da un familiare possa risolversi in danno di tutti, stante l’unicità del patrimonio in presenza almeno di una comunità di interessi.
Conclusione
Alla luce di quanto sopra, pertanto, il danno provocato dal conducente in danno della conducente more uxorio non è risarcibile, stante l’assenza di terzietà, ex art. 129, 2° comma, Cod, Ass., in correlazione con l’art. 122 dello stesso C.d.A.