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Ti rubano l’auto che hai portato dal meccanico per delle riparazioni? o all’autolavaggio per la pulizia ?

Esaminiamo un caso concreto:

Tizio proprietario del veicolo Toyota assicurato per la RCA con la Compagnia di Assicurazioni Alfa (comprensiva della garanzia incendio e furto), si recava presso un autolavaggio per far pulire il proprio veicolo.

In tale occasione, in accordo con l’addetto al servizio, lasciava il veicolo nel piazzale antistante l’autolavaggio, con le chiavi inserite e aperto, e si allontanava.

Nel tornare a riprendere il veicolo si avvedeva che il mezzo era stato asportato da ignoti malfattori. Si recava quindi presso le competenti autorità e sporgeva regolare denuncia di furto.

Successivamente, Tizio denunciava il fatto alla propria Assicurazione Alfa chiedendo l’indennizzo e quindi il pagamento dell’autovettura

In merito alla responsabilità del soggetto affidatario del veicolo [es il riparatore, il gestore dell’autolavaggio], si evidenzia che tale custodia, pur non ponendosi ritenere quale causa del negozio come nel contratto di deposito, esige, quale obbligazione accessoria, strumentalmente necessaria per l’esecuzione dei lavori, un grado di vigilanza come di cosa propria, non potendo la custodia essere esercitata dal proprietario dell’automezzo, in quanto ordinariamente estromesso dagli spazi riservati all’esecuzione dei lavori (Cass. civ. Sez. III 25.09. 1995 n. 10116).

Affinché sussista affidamento in custodia non è necessaria la materiale apprensione del bene, ma è sufficiente che esso sia posto nella autonoma sfera di controllo dell’affidatario, che, per tale solo fatto, assume l’obbligo giuridico di provvedere alla custodia (nella specie, in forza di tale principio, è stato dichiarato responsabile dei danni conseguenti al furto di un’auto parcheggiata all’esterno di un’officina, il titolare dell’officina stessa, al quale l’auto era stata affidata per provvedere a talune riparazioni) (Tribunale di Roma, 20 febbraio 1998, n. 2015).

La giurisprudenza di merito e di legittimità ha avuto più volte occasione di interessarsi di casi simili:

  •  “Il titolare di un’officina al quale sia stata affidata per riparazioni un’autovettura è responsabile dell’avvenuto furto della stessa se non prova che il furto è avvenuto con violenza o minaccia” (Pretura Catania 30 aprile 1988, n. 841).
  • il prestatore d’opera, se conviene con il committente di prendere in consegna il bene per l’esecuzione della prestazione principale su di esso, assume, ai sensi degli articoli 2222 e 1177 codice civile, anche l’obbligo accessorio di custodirlo fino alla riconsegna, pure in caso di deposito a titolo gratuito o di cortesia (Cass. 18/09/2008, n. 23845; Cass. 30/09/2009, n. 20995;Cass. ordinanza 21 settembre 2017 – 11 gennaio 2018, n. 486).

La Suprema Corte in un caso del tutto simile ha avuto modo di pronunciarsi: “Il prestatore d’opera, se conviene con il committente di prendere in consegna il bene per l’esecuzione della prestazione principale su di esso, assume, ai sensi degli artt. 2222  e 1177 c.c., anche l’obbligo accessorio di custodirlo fino alla riconsegna, pure in caso di deposito a titolo gratuito o di cortesia (nella specie, la Corte ha confermato la condanna dell’attore a rifondere alla società di assicurazioni l’importo che la società aveva corrisposto alla propria assicurata per il furto dell’autovettura perpetrato mentre il veicolo si trovava presso l’autolavaggio dell’attore). [Cassazione civile, sez. II, 11/01/2018, n. 486 – R.G. c. Axa Assicurazioni S.p.A. – Diritto & Giustizia 2018].

Nel caso di stipula di una polizza “furto”, l’assicuratore è tenuto, al pagamento dell’indennizzo nei confronti del danneggiato, con conseguente diritto di rivalsa o di surrogazione ex art. 1916, primo comma c.c., in virtù del quale l’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino a concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili. Nell’azione surrogatoria ex art. 1916 c.c., si deve ricomprendere anche il caso dell’assicuratore furto che, avendo corrisposto al proprio assicurato – danneggiato, una somma a titolo di indennizzo del danno subito, agisca contro il terzo responsabile per il recupero delle somme erogate.

Un ultima importante osservazione va fatta, in quanto nel caso trattato la Compagnia di Assicurazioni Alfa, acquista la denuncia assicurativa e tutta la relativa documentazione dall’assicurato, negava l’indennizzo in quanto la garanzia assicurativa non era operante stante la esclusione di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione, che al punto 7.3 (poi ripetuto nella sezione concernente il furto totale al paragrafo 8.2) prevedevano che:

“ESCLUSIONI – L’assicurazione non comprende i danni:

  1. provocati da dolo o colpa grave del proprietario, del conducente, del contraente, dell’assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato)”.

Tale clausola di esclusione, è prevista in alcune nelle polizze RCA nella sezione Incendio e Furto.

In tale contesto di esclusione della garanzia, Tizio poteva in ogni caso agire e nei confronti del titolare dell’autolavaggio in quanto era riscontrabile la colpa grave del gestore, il quale nel ricevere il veicolo in consegna per l’esecuzione della prestazione, aveva assunto anche l’obbligo di un’adeguata custodia, non riscontrabile nel caso de quo, in quanto aveva lasciato il veicolo aperto con le chiavi inserite in un luogo aperto al pubblico passaggio.

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