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Furto di gioielli e preziosi assicurati. La denuncia ai carabinieri non prova l’evento furto né il danno risarcibile.

Il sig. Caio citava innanzi al Tribunale di Velletri la Società Alfa S.p.a. per ivi per ivi sentirne accertare l’inadempimento contrattuale e per l’effetto, condannarla al pagamento dell’importo di euro 130.446,00, oltre interessi, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale da valutarsi in via equitativa.

L’attore deduceva di aver subito un furto di gioielli e preziosi custoditi nella cassaforte della propria abitazione e rivendicava l’indennizzo previsto dalla Polizza “Su Misura civile, agricolo, altri rischi civili” stipulata con Società Alfa S.p.a., alla quale era stata allegata una perizia di parte priva di data e del seguente tenore: “si assicurano gioielli in cassaforte a valore intero e nominativamente indicati come da perizia n. XXXYYY stilata da perito Tizio della Società Beta Sp.A..

Si costituiva la Società Alfa S.p.a. chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda attrice per mancanza di prova dell’evento furto e di un danno risarcibile e, comunque, per la non indennizzabilità del sinistro ai sensi dell’art. 1892 c.c. per dichiarazioni inesatte e reticenti e, in via subordinata, chiedevo limitarsi l’indennizzo alla minor somma realmente dovuta e provata secondo le condizioni e nei limiti della polizza ed alla sola quota del rischio pari al 50% facente capo alla Società Gamma S.p.a., con esclusione di ogni responsabilità solidale.

Escussi due testi indotti da parte attrice (tra i quali un agente assicurativo Generale) il giudice tratteneva la causa in decisione con termine per memorie ex art. 190 c.p.c.

In occasione della comparsa conclusionale la società Alfa S.p.A. insisteva nell’evidenziare che il sig. Caio, broker assicurativo, nonostante le contestazioni sollevate dalla società Alfa S.p.A sin dalla fase stragiudiziale, non aveva provato l’evento denunciato, ponendo alla base delle sue pretese la sola denuncia di furto ai Carabinieri.

Le circostanze del furto così come riferite dall’attore avevano fatto sorgere perplessità anche nei Carabinieri “in considerazione del breve lasso di tempo che è intercorso tra la chiamata del denunciante ai Carabinieri e l’arrivo della pattuglia che si aggirava intorno ai 20 minuti e le modalità con le quali è stata perpetrato il reato che presuppone un lasso di tempo molto maggiore, atteso che è stata smurata una cassaforte”.

La società Alfa S.p.A. evidenziava anche che il sig. Caio non aveva fornito alcuna prova neppure dell’entità dei beni asseritamente sottratti, della loro provenienza e del loro valore.

In particolare il sig. Caio nella fase stragiudiziale aveva dichiarato al perito Mevio, incaricato dalla società Alfa S.p.A., che: “tutti i gioielli sottoposti a perizia sono regalie e nostre dirette oppure derivanti da doni fatti a me da mia madre, che a sua volta li ha ricevuti per regalo. Sono l’unico erede legittimo”; tuttavia,dalle verifiche in conservatoria, non risultavano trascrizioni di accettazione dell’eredità né emergevano ulteriori elementi in ordine alla provenienzadei preziosi.

La perizia redatta n. XXXYYY redatta da Tizio della Società Beta Sp.A, che avrebbe dovuto individuare i gioielli presenti all’interno della cassaforte al momento del furto per un valore complessivo di euro 130.446,00 è una perizia di parte priva di qualsiasi valore probatorio e non una stima di valore delle cose assicurate accettata dalle parti.

L’assicuratore, al momento della stipula del contratto per potere valutare correttamente il rischio da assicurare, necessita di varie informazioni che possono essere comunicate verbalmente (per piccoli rischi) oppure mediante la stesura di una proposta.

Evidentemente nel caso in esame, l’assicurando in sede precontrattuale, invece, che compilare una proposta contenente tutte le informazioni basilari per la valutazione del rischio da assicurare, ha inteso affidarsi ad un tecnico facendo compilare una perizia, che non può costituire in ogni caso un documento contrattuale.

Il Giudice ha rigettato la domanda così argomentando:

”..Venendo alla prima contestazione svolta dalla convenuta, ovvero alla contestata ricorrenza della prova del furto, si osserva che, in materia di assicurazione contro i danni, che include quella contro il furto, poiché il fatto costitutivo del diritto dell’assicurato all’indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell’ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è sul medesimo che incombe l’onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia. A tal fine la denuncia in sede penale di un reato non è sufficiente per ritenere dimostrato che effettivamente il fatto illecito si sia verificato (Cass. n. 3446/2023).

Si tratta di principi ormai consolidati presso la giurisprudenza di legittimità. Sotto il primo profilo viene riaffermato che, dato che l’evento coperto da garanzia, oltre che costitutivo del diritto al pagamento dell’indennizzo, è costituito dal furto, è sull’assicurato che incombe l’onere di dimostrarne l’esistenza (Cass. civ., 21 dicembre 2017, n. 30656). Per quanto attiene al secondo profilo, la Corte esclude che sia sufficiente, ai fini del soddisfacimento della prova circa l’avvenuta verificazione dell’evento coperto dalla garanzia (in questo caso, il furto), la produzione della denuncia querela in sede penale, in ragione del fatto che si tratta di atto proveniente dallo stesso assicurato (Cass. civ., 7 novembre 2022, n. 32637; Cass. civ., 10 febbraio 2003, n. 1935).

“Anche con riguardo al danno, si osserva, in applicazione del principio indennitario che regola la materia assicurativa, che dev’essere dall’assicurato fornita la prova dell’oggettivo valore del bene assicurato prima del furto. È da escludere, dunque, che detto valore possa ritenersi comprovato sulla base delle corrispondenti indicazioni di polizza. L’art. 1908 c.c., infatti, attribuisce rilevanza a quelle indicazioni nel solo caso di assicurazione “a valore stimato”, fattispecie che non ricorre nella specie se è vero che, come precisa il terzo comma, non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti (Corte appello Milano, sez. IV, 30/03/2009, n. 927). Ne consegue che va rigettata la richiesta dell’attore volta ad ottenere la condanna della compagnia assicurativa al risarcimento per il pregiudizio subito, se non ha provveduto a dare prova del fondamento della sua pretesa, così come l’art. 1908 c.c. impone (Tribunale Nocera Inferiore, sez. II, 10/08/2012, n. 650).

Conclude il giudice il suo ragionamento:“Nella specie, parte attrice ha ritenuto di dimostrare l’avvenuto furto solo tramite la denuncia ai Carabinieri ed il valore sottratto tramite una mera perizia di parte utilizzata per indicare il valore delle cose assicurate dichiarato nella polizza. Quanto alle foto allegate all’atto di citazione, che stando alle allegazioni di parte attrice riproducono i luoghi ove è avvenuto il furto in occasione dello stesso, va aggiunto che la riproduzione fotografica è idonea ad assumere valore probatorio solo quando risulti conforme al fatto allegato, sicchè, laddove l’allegazione attenga a circostanze sia di luogo che di tempo, dalla riproduzione deve emergere anche il dato temporale, in mancanza del quale non sorge, a carico della controparte, alcun onere di disconoscimento, ai sensi dell’art. 2712 c.c., della conformità della riproduzione fotografica al fatto rappresentato (Cass. n. 28665/2017). I rilievi che precedono sono assorbenti per il rigetto della domanda. La domanda va dunque respinta con condanna della parte attrice a rifondere la convenuta delle spese di lite, che si liquidano in dispositivo ai valori medi dello scaglione corrispondente al valore della controversia”. //vizzone.it