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Incidente stradale con animale selvatico

A chi non è mai capitato di vedere un animale selvatico materializzarsi all’improvviso sulla strada mentre si è alla guida del proprio veicolo?  La probabilità del verificarsi di un incidente con un cinghiale e/o con un altro animale selvatico negli ultimi anni è sempre più frequente.

Il diritto al risarcimento del danno subito da una persona è previsto nel nostro ordinamento dalla norma generale dell’art. 2043 c.c.

Nel caso di specie, però, opera anche un’altra norma che ha ad oggetto il danno provocato da un animale. L’art. 2052 c.c. prevede infatti che “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.

Il soggetto che dovrà risarcire i danni patiti sarà diverso a seconda che l’incidente si sia verificato su una strada a lunga percorrenza (ad es. autostrada) o su una strada urbana/extraurbana.

Nei casi in cui l’incidente avvenga all’interno di autostrada, ossia di un tratto viario soggetto a pagamento di pedaggio, unico responsabile dell’incidente sarà l’Ente concessionario del tratto autostradale.

Ciò deriva in primo luogo dal fatto che tra utente ed Ente gestore intercorre un vero e proprio rapporto contrattuale.

Diversamente, nei casi in cui l’incidente stradale si sia verificato lungo strade urbane o extraurbane a risponderne sarà la Regione, ente che “utilizza” il patrimonio faunistico protetto per perseguire l’obiettivo della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

A seguito di un lungo dibattito giurisprudenziale, la Corte di Cassazione è giunta alla conclusione (sentenza n. 12113/2020) che sia l’ente regionale ad essere titolare (anche sulla scorta di quanto previsto dalla Legge n. 157/1992) dei poteri di gestione sulla fauna selvatica e a rispondere dunque di eventuali danni da essa provocati a titolo di responsabilità per il danno cagionato da animali (art. 2052 c.c.).

Il soggetto danneggiato, in adempimento di quanto previsto dall’art. 2697 c.c., per ottenere il risarcimento del danno deve provare:

1. il cosiddetto “nesso causale” tra il danno e l’evento: il conducente dovrà dimostrare che la collisione e/o l’incidente siano stati causati dalla presenza dell’animale selvatico sulla sede stradale;

2. l’esistenza e la consistenza dei danni, che possono essere tanto di natura “materiale” (pensiamo alle spese necessarie per riparare il veicolo o per trasportarlo dal luogo dell’incidente, ed ancora ai costi necessari per reperire un mezzo sostitutivo) quanto di natura “non patrimoniale” nel caso in cui anche i presenti a bordo del mezzo abbiamo subito lesioni fisiche.

Dinanzi alla prova del nesso causale e del danno patito, l’Ente concessionario e/o la Regione, per evitare la condanna al risarcimento del danno, dovranno provare la sussistenza del cd. “caso fortuito”.

In sostanza, per superare la presunzione di responsabilità su loro incombente, l’Ente concessionario e/o la Regione dovranno dimostrare, in maniera precisa, che l’incidente si è verificato per cause eccezionali ed imprevedibili che in alcun modo si sarebbero potute prevedere e/o evitare, oppure per una responsabilità dello stesso conducente-danneggiato (ad esempio qualora stesse guidando il veicolo in maniera non rispettosa delle regole della circolazione stradale).

Una particolare ipotesi di esenzione della responsabilità dell’Ente locale veniva, ad esempio, ricondotta alla presenza di adeguata segnalazione di pericolo di attraversamento animali apposta sulla strada ma, sulla scorta delle ultime pronunce giurisprudenziali, appare ormai superata anche detta prova liberatoria a carico degli Enti, ovvero non risultando più sufficiente la sola presenza di segnaletica indicante il pericolo di attraversamento di animali e neanche la presenza dei catadiottri sulla strada è considerata una misura specifica di prevenzione.

Inoltre, la sussistenza di precedenti analoghi sinistri avvenuti negli stessi luoghi (dimostrati anche a mezzo di acquisizione di articoli di giornale), renderebbe prevedibile il transito di animali e dunque obbligherebbe l’Ente ad adottare più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna selvatica.

Infine, anche il fatto che il conducente resti illeso, così come l’animale (scappato e non deceduto) sono diventati uno strumento di difesa.

Di seguito ultime sentenze a fondamento di quanto sopra esposto:

”…lo scontro avvenne in un tratto di strada privo di illuminazione; il cervo è sopravvissuto all’impatto ed è scappato in seguito all’urto; il conducente non è rimasto ferito, il cervo non è rimasto ucciso e che i danni all’autovettura non furono ingenti…Anzi, proprio la circostanza che il tratto di strada in questione aveva visto, negli anni antecedenti al sinistro di cui è causa, almeno 5 incidenti stradali causati da animali selvatici…rendeva prevedibile il transito di animali e dunque evitabile lo scontro mediante l’adozione delle più adeguate misure di gestione e controllo della fauna selvatica”. (Tribunale di Bolzano sentenza 875/22 del 7.10.2022).

 “atteso che sia dalla lettura del verbale di sopralluogo che dall’esame dei testimoni (trasportati), è emerso che l’eventus damni si è verificato a causa dell’impatto con un cinghiale che aveva impegnato la carreggiata…la Regione…non ha dimostrato di aver predisposto i piani di abbattimento o, comunque, le misure atte ad evitare che gli animali selvatici invadano le strade soprattutto nelle zone di montagna ed in prossimità di aree naturalilo sconfinamento in argomento era tanto più prevedibile posto che lungo il tratto di strada interessato dal sinistro in altre occasioni si erano verificati incidenti con animali selvatici come documentati da numerosi articoli di giornali prodotti in giudizio…” (Tribunale di L’Aquila sentenza n.173/2022 del 11.4.2022).

Ed ancora la Corte d’Appello di L’Aquila con la  sentenza n. 1660/2022 del 21.11.2020: “…la Regione non ha dimostrato il verificarsi del caso fortuito, che da solo costituisce causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l’evento, né ha fornito alcun’altra prova liberatoria…non ha evidentemente esercitato adeguatamente il proprio dovere di controllo e gestione della fauna selvatica…ponendo in essere quegli accorgimenti tecnici idonei ad allontanare gli animali dalla sede stradale, quali appositi dissuasori luminosi e/o olfattivi, adottando tecniche di captazione degli animali verso le aree boscose e lontane da strada, predisponendo percorsi obbligatori alternativi per gli animali, nonché misure di riduzione della popolazione locale della fauna selvatica …nulla ha provato l’Ente appellante in merito alla propria attività di controllo atta a prevenire i sinistri provocati dalla fauna selvatica…”.

-“…la Superstrada Me-Bo è una strada a scorrimento veloce e l’utente che la percorre è legittimato a fare affidamento sulla massima sicurezza senza dover temere la presenza di ostacoli o intralci alla circolazione che la possono rendere pericolosa; l’apposizione del segnale di rischio attraversamento animali su una strada extraurbana principale, sulla quale è consentita alta velocità, non può ritenersi sufficiente quale misura di prevenzione di incidenti;…non risulta che i catadiottri installati siano una misura di prevenzione…il consulente d’ufficio dott. Pietrini ne ha chiarito la funzione rilevando una loro scarsa efficacia…la velocità dell’autovettura non può considerarsi eccessiva considerato che in seguito alla collisione con l’animale di grandi dimensioni, seppur il danno all’autovettura fosse ingente, il conducente non è rimasto ferito”(Corte d’Appello di Trento sentenza n. 32/2022). //vizzone.it