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Mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, in caso di sinistro stradale c’è concorso nella causazione del danno da parte del danneggiato: riduzione del risarcimento danni

La giurisprudenza più recente dimostra come l’utilizzo della cintura di sicurezza in auto si qualifichi come condizione necessaria ed imprescindibile per ottenere il pieno risarcimento dei danni subiti in caso di sinistro.

Infatti, anche qualora la parte lesa dimostri di aver ottenuto una percentuale di invalidità, il risarcimento danni non sarà corrisposto in maniera integrale se al momento del sinistro non era utilizzato il dispositivo di protezione.

Questo è quanto stabilito, ad esempio, nella sentenza n.1972/21 del Tribunale Civile Ordinario di Velletri in composizione monocratica, dove si afferma che la riduzione della somma da corrispondere a titolo di risarcimento danni trova ragione nel mancato utilizzo della cintura di sicurezza, da interpretarsi quale concorso di colpa della parte lesa.

Tale sentenza statuisce che “può essere condiviso l’orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui il mancato allacciamento della cintura di sicurezza, a seconda dell’efficienza causale che abbia avuto nella produzione delle lesioni, può escludere il diritto al risarcimento, ovvero può ridurre tale diritto in misura corrispondente all’apporto da esso fornito al verificarsi dell’evento dannoso purché, per un verso, chi invoca l’omesso uso corretto delle cinture dia concreta prova di tale circostanza e, per altro verso, che l’uso corretto delle cinture, se adottato, avrebbe con elevata credibilità razionale evitato o ridotto il danno (cfr. Trib. Nola, 12.5.2014).”

Nel caso di specie, aveva osservato come la lesione riportata dalla parte attrice (frattura della clavicola) non si sarebbe verificata se “avesse indossato le cinture di sicurezza, idonee ad impedire la mobilizzazione della clavicola, con esclusione del diritto al risarcimento e rigetto della domanda.” http://www.vizzone.it/