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Responsabilità civile avvocato nei confronti del proprio cliente

Il caso: Atto di citazione notificato il, il Sig. aveva convenuto dinanzi al Tribunale di Cosenza l’Avv. X , per ivi sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 202.566,50 ovvero quella diversa somma da accertare in corso di causa anche secondo equità, assumendo la colpa professionale dello stesso per mancato assolvimento dell’onere probatorio derivato dalla colposa condotta professionale in un giudizio in cui aveva rappresentato l’attore avente ad oggetto  il risarcimento danni da incidente stradale accaduto il 02.12.1999.

Si costituiva in giudizio l’Avv. X contestando la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto chiedendo ed ottenendo  di chiamare in causa la Y Assicurazioni S.p.a. assicuratrice dei rischi di colpa professionale, al fine di esserne garantito e tenuto indenne dall’eventuale condanna.

Mi costituivo nel Vostro interesse contestando ed impugnando la domanda attrice e la chiamata in causa, perché infondate in fatto e diritto.

Nel corso del giudizio l’attore rispondeva all’interrogatorio formale deferitogli.  La causa escussi 4 testi indotti dalla parte attrice veniva così decisa:

Il Tribunale in accoglimento della mie argomentazioni difensive ha rigettato la domanda così motivando: “Giova premettere in punto di disciplina applicabile che è principio consolidato quello secondo cui, per potersi affermare una responsabilità nello svolgimento dell’attività defensionale, debbano essere ricorrenti i seguenti presupposti: 1) mancato corretto adempimento dell’attività professionale; 2) sussistenza di un evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente; 3) riconducibilità di tale pregiudizio alla condotta del legale; 4) verifica e prova del nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva che sia, ed il risultato derivatone (cfr. in proposito Cassazione civile, sez. III, 05/02/2013, n. 2638)….  il contratto professionale stipulato tra l’avvocato e la parte è un contratto di mandato, il cui oggetto è il compimento di tutte le attività necessarie per far ottenere al cliente l’oggetto mediato della stessa, sebbene non il risultato prefissosi..”

Ed ha aggiunto: “Vertendosi in materia di obbligazioni di mezzi, in caso di proposizione di azione giudiziale, l’avvocato non è certamente tenuto a garantire la pronuncia favorevole, ma è inadempiente se la domanda viene rigettata, in tutto o in parte, a causa di un suo errore, essendo in ogni caso tenuto, nell’adempimento della sua obbligazione, a norma dell’art. 1176 cod. civ., ad usare la diligenza del professionista medio (c.d. diligenza qualificata di cui meglio infra).

Per concludere, dopo ampia e ben motivata argomentazione: “nel caso di specie, a prescindere dal concreto accertamento circa la sussistenza dei profili di imperizia nella condotta professionale del convenuto, parte attrice non abbia fornito prova del danno che sostiene di avere subito dalla condotta asseritamente illegittima tenuta dal convenuto, sotto il profilo del probabile accoglimento della domanda, qualora il legale avesse tenuto quei comportamenti che si ritengono omessi: la indicazione dei testimoni oculari ed il tempestivo deposito di una CTP….

Pertanto, senza compiutamente esaminare la asserita condotta del professionista, ritiene il Tribunale che, anche qualora tale condotta fosse stata prestata nei termini assunti, l’esito della controversia non sarebbe stato diverso da quello poi ottenuto.

Analizzando le motivazioni della sentenza di appello, che ha riconosciuto la concorrente responsabilità dell’attore nella causazione del sinistro, perché “nessuno dei conducenti è riuscito a superare la presunzione di cui all’art. 2054 c.c.” si evince che tale presunzione non poteva essere superata né con le dichiarazioni dei testi (certamente oggi valutabili nel loro portato per essere state raccolte, sebbene a distanza di anni) né, soprattutto, con la produzione della CTP a firma del perito Morelli…… si può ritenere, utilizzando i termini di cui alla premessa, che appare “meno probabile che non” che quand’anche la Corte di Appello (ma prima ancora il Tribunale di primo grado) avesse utilizzato sia le dichiarazioni dei testi che la CTP a firma del Morelli, la controversia avrebbe avuto un esito maggiormente favorevole di quello ottenuto dal Bertoldo, mediante affermazione della responsabilità esclusiva del Piloni nella causazione del sinistro.

Conclusivamente, ritenendo non provato l’evento di danno neppure nella ipotesi maggiormente favorevole all’attore di affermata e provata omissione del professionista, la domanda va rigettata”. http://www.vizzone.it/