Azione rimborso a seguito di compravendita di immobile edificato in regime di edilizia convenzionata
Nell’ipotesi di compravendita di immobile edificato in regime di edilizia convenzionata, quindi soggetto alla disciplina del prezzo massimo di cessione, è bene chiarire che l’azione volta ad ottenere la restituzione delle somme in eccedenza versate dall’acquirente, nei confronti del proprio dante causa, è soggetta alla prescrizione decennale ex art. 2033 c.c.
Infatti la clausola relativa al prezzo applicato alla cessione dell’immobile, viene sostituita ed eterointegrata ex lege secondo i parametri indicati nella convenzione edilizia. Pertanto, nel caso di specie l’imprescrittibilità dell’azione di nullità non si applica ai diritti derivanti dalla sostituzione di norme imperative alle clausole nulle, ai sensi dell’art. 1419 comma 2 c.c., e dunque il termine decennale di prescrizione del diritto a conseguire il conguaglio inizia a decorrere, in ragione dell’immediata azionabilità di tale diritto, dal giorno stesso del contratto di cessione (cass. n. 19656/06; 17467/11).
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